Ultima modifica: 6 Luglio 2021

Comunicato stampa dell’INPS in materia di prescrizione contributiva

Comunicato stampa diramato dall’INPS in data 14/08/2018

“Nessuna prescrizione per la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici

Si precisa che dal 1° gennaio 2019 i pubblici dipendenti potranno continuare a sistemare la loro posizione contributiva senza incorrere in alcuna conseguenza prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la pubblica amministrazione.

Le novità introdotte dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017 riguardano invece le amministrazioni pubbliche che verranno assoggettate alla stessa disciplina prevista per il lavoro privato in materia di prescrizione quinquennale dell’omesso pagamento dei contributi previdenziali.

A partire dal 1° gennaio 2019 il datore di lavoro pubblico non potrà più regolarizzare i versamenti dei contributi mancanti e prescritti secondo la prassi in uso nell’ex INPDAP, ma dovrà sostenere un onere parametrato a quello corrispondente alla rendita vitalizia in vigore nelle gestioni private dell’INPS.

Un’eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali. Questi lavoratori sono iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), e nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia, ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici che vogliano comunque verificare la propria situazione contributiva, lo possono fare dal sito istituzionale accedendo, tramite PIN, all’estratto conto personale e verificarne la correttezza.

In caso riscontrassero lacune e/o incongruenze possono richiedere la variazione della posizione assicurativa (RVPA), istanza per la quale non è previsto alcun termine perentorio.”




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